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Scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Felice Tafuro   
mercoledì 04 luglio 2007
{mosimage}Una delle caratteristiche peculiari della regione Campania, nonché dell’intero Mezzogiorno, è data dalla paradossale sussistenza di permanenti emergenze straordinarie. Invero, per definizione, gli eventi e le situazioni extra ordinem dovrebbero fisiologicamente esaurirsi nell’arco di un ristretto ambito temporale, ma alle nostre latitudini sembra quasi che la straordinarietà soggiaccia ad ulteriore deroga logica, in quanto le problematiche eccezionali si reiterano nel tempo assumendo i contorni della “normalità”.
Essendo, purtroppo, pleonastico qualsiasi riferimento alla cronica emergenza rifiuti, ci soffermeremo su di un’altra peculiarità del nostro territorio: lo scioglimento dei Consigli Comunali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
Nato all’inizio degli anni Novanta come strumento “eccezionale” predisposto al contrasto dell’attività delle consorterie criminali le quali, com’è noto, da sempre sono volte ad ingerirsi negli affari curati dalle Amministrazioni comunali (appalti pubblici, piani urbanistici, rilascio di permessi di costruire, etc.), lo scioglimento per infiltrazioni della malavita organizzata è stato trasfuso nel vigente art. 143 T.U. Enti Locali; il Legislatore, infatti, sulla scorta degli interventi della Corte Costituzionale (in primis, sentenza n° 103/1993), ha ritenuto opportuno reiterare la vigenza di tale misura di rigore sul presupposto (del tutto fondato) che la longa manus dei clan malavitosi sia sempre attiva sul territorio ed impermeabile ai (del tutto ipotetici) ricambi degli assetti degli apparati politico-amministrativi.
La straordinarietà dell’intervento sanzionatorio si traduce nella rilevanza ai fini dello scioglimento di “elementi” (non di prove) su collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati.
Il riferimento letterale agli “elementi” e non alle prove fa sì che il procedimento di scioglimento possa essere instaurato e definito in base ad un complesso di dati probatori che, presi uti singuli, non assurgono neanche al livello di meri indizi (l’esempio classico è costituito dal rapporto di lontana parentela che può sussistere tra un consigliere comunale od un assessore ed un affiliato ad un clan malavitoso, oppure la semplice notizia di reato formulata dagli organi di polizia a carico di un amministratore, ovvero la frequentazione con soggetti che vantano pregiudizi penali risalenti nel tempo).
E’ facilmente intuibile che una disciplina di siffatta portata necessariamente incontra delle difficoltà sia interpretative sia applicative, in quanto se è vero che le esigenze di salvaguardia del buon andamento delle amministrazioni comunali può giustificare un intervento straordinario di tutela, è parimenti vero che l’autodeterminazione delle collettività territoriali non può essere minata da “elementi” che asseriscono ma non provano un tentativo di condizionamento da parte delle organizzazioni malavitose.
Invero, come testimonia la recentissima pronuncia della I Sez. del T.A.R. Campania – Napoli, (che ha annullato il D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale di San Gennaro Vesuviano), lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche può essere giustificato soltanto se vi è la concreta rappresentazione da parte degli organi inquirenti di una condotta commissiva od omissiva delle Amministrazioni locali dalle quali possa essere legittimamente desunto il condizionamento o tentativo di condizionamento dei clan malavitosi, a nulla rilevando mere ipotesi probabilistiche od apodittiche.
Del resto, anche le sentenze del Consiglio di Stato in ordine all’annullamento dello scioglimento dei Consigli Comunali di Torre del Greco, Tufino e Brusciano testimoniano che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è ostativo all’avallo di misure di rigore che non siano sufficientemente sorrette da prove o quanto meno da indizi probatori inerenti al condizionamento operato dalle organizzazioni criminali a danno degli amministratori locali.
A mio avviso, questa interpretazione non può che essere condivisa: pretendere di regolare con strumenti eccezionali una fattispecie come il tentativo di condizionamento dei clan malavitosi che, purtroppo, nel nostro territorio è da sempre ordinaria rischia di snaturare e rendere inefficace lo stesso criterio di intervento straordinario.
Delle due l’una: o la misura di rigore per il condizionamento malavitoso si fonda sul riscontro di prove od indizi gravi, precisi e concordanti, oppure lo scioglimento può essere disposto esclusivamente nei casi previsti dall’art. 141 T.U. Enti Locali quali, ad esempio, l’adozione di atti contrari alla Costituzione, il compimento di gravi e persistenti violazioni di legge, la sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico.
In caso contrario, una rigorosa applicazione dell’intervento straordinario dello scioglimento dovrebbe necessariamente coinvolgere non poche Amministrazioni comunali presenti sul nostro territorio, essendo notori i tentativi di condizionamento operati nei confronti degli organi politico-amministrativi e degli organi burocratici.
Allo stesso tempo, occorre sottolineare che lo stesso rimedio dello scioglimento per condizionamento malavitoso appare non necessario allorché gli stessi organi amministrativi e giurisdizionali deputati al controllo degli atti degli Enti Locali (Corte dei Conti, Prefettura) svolgano una precisa ed esaustiva attività monitoria.
Difatti, un’efficace prevenzione ed un serio controllo in ordine ai settori maggiormente esposti all’influenza malavitosa non può che ridurre al minimo il rischio di qualsiasi forma di ingerenza: il che si tradurrebbe in un ritorno  dell’ordinario fluire dell’azione amministrativa degli Enti Locali.
 
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